(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 4
                        del 12 febbraio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Con  effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ai componenti di commissioni, comitati, consigli e  collegi  comunque
denominati,  costituiti  o  da  costituire  presso  l'amministrazione
regionale in base ad  atti  formali  e'  attribuito,  salvo  che  sia
diversamente  stabilito  da norme particolari, un gettone individuale
di presenza di lire 40 mila per ogni giornata di partecipazione  alle
sedute.
   Ai  predetti  componenti  spetta  altresi',  quando ne ricorrono i
presupposti, il rimborso delle spese di  viaggio  ed  il  trattamento
economico  di  missione nella misura ed alle condizioni stabilite dai
rispettivi ordinamenti di appartenenza,  se  pubblici  dipendenti,  o
dalla  vigente  disciplina  regionale  per  il  personale  della piu'
elevata qualifica dirigenziale, in tutti gli altri casi.